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Stabilimenti balneari ai sensi dell'art. 69 L.R. 42/2000 e s.m.i.
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| Ufficio competente | U.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara- Fax. 0585 641272 Orario di apertura: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il sabato solo su appuntamento |
| | Descrizione | Ex. art. 69 del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' l.r. n.42/2000). Sono STABILIMENTI BALNEARI le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce. Gli stabilimenti balneari possono essere altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purchè in possesso delle relative autorizzazioni. I titolari o i gestori della struttura devono comunicare alla Provincia i prezzi dei servizi nonche' le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture. La comunicazione deve essere redatta in conformita' al modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale (Decreto N. 3028 del 18 giugno 2007). Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura, deve essere tenuta esposta e ben visibile una tabella riepilogativa dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche della struttura, redatta secondo il modello sopracitato (ex. art. 78 del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' l.r. n.42/2000).Presso la struttura balneare deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione e l'indicazione del livello di classificazione (ex. art. 45 del Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo D.P.G.R. 23 aprile 2001 N. 18/R). |
| | Requisiti | REQUISITI SOGGETTIVI Assenza di cause ostative previste dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. agli artt. 11 e 92, nei confronti del richiedente. Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale; dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art.2, comma 3 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998 in caso di societa' o di organismo collettivo (ex. art. 34 bis comma 2 ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. n.42/2000).
REQUISITI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI Gli stabilimenti balneari devono possedere i requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia e comunque devono possedere i seguenti requisiti minimi (ex. art. 43 e 44 del ''Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23 aprile 2001 N. 18/R)): a) un numero di cabine pari al dieci per cento del numero di punti ombra (ombrelloni, tende e simili). La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di mq. 0,80, deve essere fornita di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall’interno; b) un locale spogliatoio ad uso comune con le stesse caratteristiche previste per la cabina; c) servizi igienici costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, con una superficie minima di metri quadrati 0,80 e porta chiudibile all’interno. Il lavabo può essere collocato anche in zona antibagno; d) le attrezzature di servizi previste dalla concessione demaniale e da specifiche disposizioni, compreso recipienti idonei alla raccolta di rifiuti la cui pulizia deve essere assicurata almeno una volta al giorno; e) tutti i requisiti indicati all’allegato I del regolamento di esecuzione come obbligatori per la classificazione ad una stella marina, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore. Oltre ai suddetti requisiti minimi, ogni stabilimento balneare deve altresi possedere i requisiti obbligatori previsti nell'Allegato I del ''Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23 APRILE 2001 N. 18/R). Ai sensi dell'art. 69 e dell'Allegato I medesimo Regolamento, gli stabilimenti balneari sono classificati con: una stella marina, due stelle marine, tre stelle marine. |
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| Riferimenti di Legge | Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo modificata dalla LR 14 del 2005 | | D.P.G.R. 23.aprile 2001, n. 18/R Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo | | T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo I Capo III art. 11 | | T.U.L.P.S. Approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo III Capo II art. 92 | | |
| Allegati |  | Dichiarazione di inizio attività a carattere stagionale | |
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