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Case per ferie ai sensi dell'art. 47 L.R. 42/2000 e s.m.i.

Ufficio competenteU.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali
Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara-
Fax. 0585 641272
Orario di apertura: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il sabato solo su appuntamento

DescrizioneEx. art. 47 del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. N. 42/2000.
Sono CASE PER FERIE le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le seguenti categorie di persone (combinato disposto artt. 47 comma 1 del ''Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo'' L.R. N. 42/2000 e art. 35 comma 4 del ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23/03/2001 N. 18/R):
- dipendenti (e loro famigliari) di enti o aziende - soci di associazione, soggetti individuati in apposite convenzioni - persone determinate o determinabili in base a specifico rapporto di relazione con enti pubblici ed organismi religiosi, sportivi, culturali, sociali, assistenziali. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attivita' puo' essere esercitata solo nei confronti dei soci.
I soggetti che possono essere ospitati nella struttura devono quindi essere obbligatoriamente indicati nella denuncia di inizio attivita' (ex. art. 53 del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. N. 42/2000).
Presso la struttura deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione nonche' l'indicazione della tipologia (ex. art. 35 comma 5 del ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23/03/2001 N. 18/R).

RequisitiREQUISITI SOGGETTIVI
Assenza di cause ostative previste dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni agli artt. 11 e 92, nei confronti del richiedente.
Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare di ditta individuale; dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998 in caso di societa' o di organismo collettivo (ex. art. 34 bis comma 2 ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. n: 42/2000).
Nel caso in cui il titoalre non sia persona fisica e' obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purche' in possesso degli stessi requisiti personali richiesti dal titolare o gestore.
In caso di societa' o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento anitmafia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. N. 252/1998. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'ativita' puo' essere esercitata solo nei confronto dei soci (ex. art. 51 comma 2 e 3 del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. N. 42/2000).


REQUISITI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
Ex. art. 35 del ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23/03/2001 N. 18/R.
Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonchè dai regolamenti edilizi e di igiene comunali. Le case per ferie devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di otto metri quadrati per le camere ad un letto e dodici metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di quattro metri quadrati per ogni letto in più;
b) un altezza minima dei locali di metri 2,40 per le località site in comuni montani al di sopra dei settecento metri sul livello del mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto Abitabili è consentita un altezza media di metri 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di settecento
metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli immobili situati nelle Altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da
pranzo,dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di
metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di otto metri quadrati;
f) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l’autorità sanitaria;
g) telefono di norma ad uso degli ospiti.
A ciascun letto base potrà essere sovrapposto un altro letto, purchè sia comunque garantita la cubatura di mc. 12 per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già in attività prima dell’entra in vigore del regolamento di attuazione (D.P.G.R. 23.04.01, n. 18/R), ove non via sia la superficie minima necessaria di cui alla suindicata lett. a), è sufficiente che sia garantita l’esistenza di una cubatura minima di dodici metri cubi per persona.
E’ consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore ai dodici anni (ex. art. 34 bis comma 3 lett b) del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. N.42/2000).
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Riferimenti di LeggeLegge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo modificata dalla LR 14 del 2005
D.P.G.R. 23.aprile 2001, n. 18/R Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo I Capo III art. 11
T.U.L.P.S. Approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo III Capo II art. 92
Allegati
img_20Dichiarazione di inizio attività