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Rifugio alpino ai sensi dell'art. 49 L.R. 42/2000 e s.m.i.

Ufficio competenteU.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali
Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara-
Fax. 0585 641272
Orario di apertura: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il sabato solo su appuntamento

DescrizioneEx. art. 49 del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. N. 42/2000.
Sono RIFUGI ALPINI i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica. I rifugi alpini possono essere gestiti da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative (Ex. art. 51 comma 1 del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. n.42/2000).
Presso la struttura deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione nonche' l'indicazione della tipologia (ex. art. 37 comma 3 del ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23 aprile 2001 N. 18/R).

RequisitiREQUISITI SOGGETTIVI
Assenza di cause ostative previste dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. agli artt. 11 e 92, nei confronti del richiedente.
Tali requisti devono essere posseduti dal titolare di ditta individuale; dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998 in caso di societa' o di organismo collettivo (ex. art. 34 bis comma 2 ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. n.42/2000).


REQUISITI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
L’esercizio dell’attività deve essere svolto nel rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di (ex. art. 37 del ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23 aprile 2001 N. 18/R):
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggio riservato per il custode di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili);
Qualora vi sia la possibilità, i suindicati servizi sono posti in locali separati.
I rifugi alpini deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.
E’ consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore ai dodici anni (ex. art. 34 bis comma 3 lett. d) del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. n.42/2000).

Riferimenti di LeggeLegge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo modificata dalla LR 14 del 2005
D.P.G.R. 23.aprile 2001, n. 18/R Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo I Capo III art. 11
T.U.L.P.S. Approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo III Capo II art. 92
Allegati
img_20Dichiarzione di inizio attività