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Case ed appartamenti per vacanze ex art. 56 L.R. 42/2000 e s.m.i.
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| Ufficio competente | U.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara- Fax. 0585 641272 Orario di apertura: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il sabato solo su appuntamento |
| | Descrizione | Ex art. 56 del ''Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo'' (L.R. N. 42/2000).Sono CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati. Si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale ed organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione nonche' l'indicazione della tipologia (ex. art. 40 del ''Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.R. 23 aprile 2001, N. 18/R) |
| | Requisiti | REQUISITI SOGGETTIVI Assenza di cause ostative previste dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni agli art. 11 e 92, nei confronti del richiedente. Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare di ditta individuale; dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. n.252 del 03/06/1998 in caso di societa' o di organismo collettivo(ex art. 34 bis comma 2 ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' L.R. N. 42/2000). REQUISITI DELLE STRUTTURE E SERVIZI OBBLIGATORI Ex. art. 40 del ''Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.R.G. 23 aprile 2001, N. 18/R. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per le civili abitazioni, anche per quanto attiene alle superficie delle camere degli altri locali. Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti: - pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno un volta alla settimana; - fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente, cambio di biancheria a richiesta, di stoviglie e corredi della cucina; - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas riscaldamento; - manutenzione delle unità abitative, riparazioni e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate; - recapito e ricevimento ospiti. |
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| Riferimenti di Legge | Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo modificata dalla LR 14 del 2005 | | D.P.G.R. 23.aprile 2001, n. 18/R Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo | | T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo I Capo III art. 11 | | T.U.L.P.S. Approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo III Capo II art. 92 | | |
| Allegati |  | Dichiarzione di inizio attività | |
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