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Lotteria, tombole e pesche di beneficienza ai sensi dell'art. 13 del DPR 430/2001
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| Ufficio competente | U.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara- Fax. 0585 641272 Orario di apertura: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il sabato solo su appuntamento |
| | Descrizione | E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché' ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite: - le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; - le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a); - le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
PER LOTTERIE s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più' premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; PER TOMBOLA s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità' di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42; PER PESCHE O BANCHI DI BENEFICIENZA s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69. |
| | Requisiti | TERMINI PER LA COMUNICAZIONE I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno COMUNICAZIONE, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione. Eventuali VARIAZIONI delle modalità' di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE PER LE LOTTERIE: il regolamento nel quale sono indicati la quantità' e la natura dei premi, la quantità' ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori; PER LE TOMBOLE: il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione e' prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione e' prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore; PER PESCHE O BANCHI DI BENEFICIENZA l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo. |
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| Riferimenti di Legge | D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 | | |
| Allegati |  | Comunicazione di avvio attività di lotteria, tombola e pesca di beneficenza | |
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