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Vendita di cose antiche o usate ai sensi dell'art. 126 del TULPS

Ufficio competenteU.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali
Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara-
Tel. 0585 641346
Fax. 0585 641272
Orario di apertura: il lunedì, il martedì,il giovedì e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

DescrizioneNon può esercitarsi il commercio di COSE ANTICHE O USATE senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica sicurezza (funzione attribuita al COMUNE ai sensi dell'art. 19 del DPR 24/07/1977 n. 616).

L'interessato dovrà munirsi del REGISTRO DI CARICO E SCARICO sul quale annotare le operazioni di acquisto e vendita.
Il registro deve essere vidimato dal responsabile dell'ufficio commercio.

Nel caso si voglia effettuare la vendita di cose antiche e usate per CONTO TERZI, quindi con mandato alla vendita, l'esercente deve munirsi della licenza di cui all'art. 115 del TULPS (Agenzia d'affari).

Per commercio di COSE ANTICHE E USATE PRIVE DI VALORE O DI VALORE ESIGUO si intende la vendita ad esempio di vestiti, chincaglierie, bigiotteria e cose di poco conto. In tal caso NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI:
- dichiarazione ai sensi dell'art. 126 del TULPS
- registro delle operazioni giornaliere.

VALIDITA' DELLA DIA
La DIA ha effetto immediato ed ha carattere permanente, quindi, non è più necessario il rinnovo annuale.

RequisitiREQUSITI SOGGETTIVI
Per ottenere la presa d'atto il soggetto richiedente (soci o persone munite di rappresentanza o di amministrazione) deve:
- essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche
- esercitare il commercio in sede fissa
- possedere i requisiti previsti dagli art. 11 e 92 del TULPS.

COMMERCIO ALL'INGROSSO:
L'esercente il commercio che eserciti esclusivamente l'attività all'ingrosso può richiedere la presa d'atto, purchè sia iscritto alla CCIAA per la sola attività all'ingrosso

Riferimenti di LeggeD.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate da testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonchè dal riconoscimento della qualifica
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo I Capo III art. 11
T.U.L.P.S. Approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo III Capo II art. 92
T.U.L.P.S. Approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo III Capo V art. 126
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06 maggio 1940 n. 635 Titolo III Par. 17 artt. dal 242 al 247
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