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Professione di Guida Turistica ex art. 98 e ss. Legge Regionale Toscana n. 42/2000 e s.m.i.

Ufficio competenteU.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali
Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara-
Fax. 0585 641272
Orario di apertura: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il sabato solo su appuntamento

DescrizioneÈ GUIDA TURISTICA chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.

E'ACCOMPAGNATORE TURISTICO chi accompagna singole persone o gruppi di turisti, nell´ambito del territorio nazionale o all´estero, su programmi turistici precedentemente predisposti dagli organizzatori, dando assistenza e fornendo notizie di carattere turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti in cui rientrano le competenze delle guide turistiche.


Con il DECRETO LEGGE 31 Gennaio 2007 n.7 (cd. Decreto Bersani BIS sulle “liberalizzazioni”) convertito con LEGGE 2 aprile 2007 n.40, il legislatore ha posto in essere significativi interventi anche per ciò che concerne l’esercizio dell’attività professionale delle Guide Turistiche e degli Accompagnatori Turistici.
La nuova disciplina in materia è prevista all’art.10 punto 1. e punto 4. del Decreto Legge che, siccome modificato con quanto disposto con Legge di conversione, è il seguente:
ART.10 MISURE URGENTI PER LA LIBERALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA' ECONOMICHE
''1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste,)) o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attivita' di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici. 4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali.
Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo' essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.''

Come si può notare di significativo interesse sono le abolizioni dei limiti relativi al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, nonché l’abolizione dell’obbligo delle autorizzazioni preventive -fermo restando però sempre la necessità di possedere i requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali sia per i soggetti che intendono esercitare la professione di guida turistica, sia per quelli che intendono esercitare quella dell’accompagnatore turistico-, senza dimenticare che in determinati casi specificati, la nuova normativa prevede la “verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento”(per l’attività di guida turistica), e la “verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi” (per l’attività di accompagnatore turistico).

Successivi aggiornamenti saranno effettuati nel momento in cui verranno concordate da Regione e Provincia le concrete modalita' apllicative della nuova normativa.


Ad oggi, per quanto concerne l’attività di Guida Turistica, su risposta a nostro quesito in merito, la Regione Toscana -a chiarimento ed interpretazione di quanto previsto dal Decreto Bersani- ha così precisato: “ Chi è in possesso, ai sensi della Legge e aprile 2007 n.7, di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia (o equipollente) ed intende svolgere l’attività di guida turistica, deve essere sottoposto a verifica da parte della Provincia (competente ai sensi della L.R. n.32/2000 sulla formazione professionale), sulla conoscenza dell’ambito territoriale scelto e della lingua straniera e successivamente presentare la DIA al Comune. In questa fase le province sono state sollecitate ad individuare iter e modalità per la verifica”.

Per quanto concerne invece l’attività di accompagnatore turistico, ad oggi sono ancora in corso interpretazioni discordanti circa l’applicazione delle nuova normativa in merito; successivi aggiornamenti saranno effettuati una volta concordate le concrete modalità applicative unitamente a Provincia e Regione.]

Riferimenti di LeggeLegge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo modificata dalla LR 14 del 2005
legge 7 del 02.04.2007
Allegati
img_20Accompagnatore turistico: Denuncia inizio attività
img_21Guida turistica: Denuncia inizio attività