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Comunicazione ultimazione dei lavori

Ufficio competenteU.O. s.u.a.p.
Sede: piazza 2 Giugno,1 -54033 Carrara-
Orario di apertura: lunedì, martedì, giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il sabato su appuntamento

DescrizioneADEMPIMENTI da ottemperare PRIMA della ultimazione dei lavori:

- certificato di conformità delle opere realizzate al progetto approvato

- dichiarazione presentata per l'iscrizione dell'immobile al catasto, restituita dall'Ufficio del Territorio con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24c. 4 del DPR Legge 28/2/1985 nesimo 47;

- certificato di collaudo, ai sensi e per gli effetti della Legge 5/11/1086 e dell'art. 28 della Legge 2/2/1974 n. 64, restituito dall'Ufficio del Genio Civile con l'attestazione dell'avvenuto deposito;

- dichiarazione di conformità, o certificato di collaudo se previsto, degli impianti installati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 5/3/1990 n. 46 e del D.P.R. 380/2001

- certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (oppure copia dell'istanza inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il conseguimento del certificato di prevenzione incendi e dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 3, comma 5, del D.P.R. 12.1.1998 n. 37) trattandosi di immobile interessato dall'attività elencata al D.M. 16.2.1982;

- piante dei piani con indicazioni delle unità immobiliari, dei vani e delle destinazioni d'uso.

Il titolare dell'autorizzazione, del permesso di costruire o della DIA deve comunicare al Comune la data di ultimazione lavori depositando il tagliando C.

CONTESTUALMENTE:
1)un professionista abilitato deve presentare
- la certificazione di conformità dell'opera al progetto presentato;
- la certificazione di agibilità o abitabilità;
2) il comittente dei lavori deve presentare
- documento unico di regolarità contributiva(DURC)

TERMINI
- in caso di DIA: il termine di ultimazione dei lavori entro il quale l'opera deve essere agibile ed abitabile non può essere superiore a 3 anni dalla data di presentazione della DIA;
- in caso di Autorizzazione Unica:il termine di ultimazione dei lavori entro il quale l'opera deve essere agibile ed abitabile non può essere superiore a 3 anni dalla data della dichiarazione di Inizio lavori

Qualora i lavori NON vengano ULTIMATI nei termini, l'interessato deve presentare una nuova DIA o munirsi di una nuova AUTORIZZAZIONE concernente la parte non ultimata

Riferimenti di LeggeLegge regione Toscana del 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio
D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche per garantire l'accessibilità, adattabilità e visibilità di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento ed eliminazione barriere architettoniche
DPR 22 aprile 1994, n. 425 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
DPR 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Allegati
img_20Autorizzazione ediliziaCertificato di agibiltà/abitabilità
img_21Autorizzazione ediliziaCertificato di conformità
img_22Autorizzazione ediliziaTagliando fine lavori ''C''
Presenta domanda on-lineimg_3