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Campeggio ai sensi dell'art. 29 della L.R. 42/2000 e s.m.i.
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| Ufficio competente | U.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara- Fax. 0585 641272 Orario di apertura: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il sabato solo su appuntamento |
| | Descrizione | Ex. art. 29 ''Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo'' (L.R. N. 42/2000). Sono campeggi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzata su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. Il campeggio può altresì disporre di ristorante, bar altri servizi accessori. E' consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Nei campeggi gia' esistenti al 5 dicembre 1997 o per i quali a tale data fosse gia' stata presentata domanda di autorizzazione, e' consentito mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino ad un massimo di trenta, ove gia' autorizzate. Nei campeggi e' consentito l'affitto di non piu' del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura''. Nell'atto di autorizzazione all'esercizio rilasciato dal S.U.A.P. del Comune preposto, deve necessariamente essere indicato - ex. art. 20 comma 5 del ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' (D.P.G.R. 23.03.2001 N. 18/R), quanto segue: a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore; b) la denominazione e la clssificazione della struttura; c) i periodo di apertura; d) il numero delle camere e delle unita' abitative; e) la capacita' ricettiva massima consentita, con l'indicazione del numero delle camere singole, delle camere doppie, delle camere suscettibili di eventuali letti aggiunti e numero massimo di letti aggiungibili; f) le attivita' di ristorazione presenti nell'esercizio.
ATTIVITA' NON CONTINUATIVA Ex. art. 20 comma 9 del ''Regoalmento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' (D.P.G.R. 23.03.2001 N. 18/R), e' previsto che ''in caso di attività non continuativa, qualora non siano variati gli elementi di cui al comma 5 lett. a), b), d), f) del DPRG 23/04/01 n. 18/R il titolare della struttura ricettiva comunica al Comune entro il settantacinquesimo giorno precedente all'apertura, che continuano a sussistere tutti i presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione ed, eventualmente, i nuovi periodi di apertura. La copia della comunicazione vale come rinnovo. |
| | Requisiti | REQUISITI SOGGETTIVI Assenza di cause ostative previste dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, nesimo 773 e successive modifiche ed integrazioni agli artt. 11 e 92 nei confronti del richiedente; Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare di ditta individuale; dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998 in caso di società o di organismo collettivo(ex. art. 34 bis comma 2 ''Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo'' L.R. N. 42/2000).
REQUISITI OGGETTIVI I campeggi devono possedere i requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attivita' devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalita'. Ai fini della loro classificazione (una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle) devono possedere i requisiti analiticamente indicati nell'Allegato E di cui al ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionalio in materia di turismo'' (D.P.G.R. 23.03.2001 N. 18/R). L'Allegato E elenca per l'appunto i requisiti obbligatori che devono possedere le strutture, suddiviso per ''sistemazione dell'area, strutture ed infrastrutture'' e ''servizi, attrezzature ed impianti complemetari''. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' i Campeggi devono altresi' possedere tutti i requisiti specifici previsti dagli Artt. 21 - 34 del ''Regoalemnto di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' (D.P.G.R. 23.03.2001 N. 18/R) per quanto concerne aree di pertinenza della struttura, accesso viabilita' e parcheggio, servizio di sorveglianza e di ricevimento, piazzole, strutture installate dal titolare e dal gestore per la sosta o il soggiorno del turista, capacita' ricettiva, pronto soccorso, impianto di approvigionamento idirico e servizi idrosanitari, impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica, smaltimento dei rifiuti, impianto telefonico, accesso di animali.
CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE L'esercizio dell'attivita' e' subordinato all'esistenza nella struttura ricettiva, dei seguenti requisiti (ex. art. 34 bis comma 3 ''Testo Unico delle leggi regioanli in materia di turismo'' L.R. N. 42/2000): - avere una superifice minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; e' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di eta' non superiore a dodici anni; - avere una superifice minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino ad un massimo di due; e' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplemetare per l'alloggio di bambini di eta' non superiore a dodici anni; - avere un'altezza minima interna utile nei locali, compresi i rapporti aeroilluminati, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali. Le strutture installate dal titolare o gestore, messe a disposizione per la sosta e il soggiorno del turista, devono altresi' avere le seguenti caratteristiche (ex. art. 26 del ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23/03/2001 N. 18/R): a) pareti e coperture impermeabili, non combustili e coimbentate; b) pavimentazione immateriale facilmente lavabile; c) servizi igienici composti da Wc, lavandino e doccia; d) presa di corrente all'interno, all'allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica; e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti; f) superficie coperta non inferiore a tre metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola. E' consentito l'allacciamento delle strutture temporaneamente ancorate al suolo, agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricita', purche' realizzati con attacchi smontabili (art. 26 comma 2 '' Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23/03/2001 N. 18/R). Le strutture allestite negli esercizi con apertura invernale o situati oltre i settecento metri sul livello del mare devono essere dotate di impianto di riscaldamento ( art. 26 comma 2 '' Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23/03/2001 N. 18/R). Deve essere allestito all'interno della struttura un apposito locale adibito a Pronto Soccorso, adeguatamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo (ex. art. 28 comma 2 ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23/03/2001 N. 18/R). Deve essere garantito il corretto smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni impartite dal Comune di riferimento. In mancanza di specifiche disposizioni, i rifiuti solidi devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta; raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia dei recipienti deve essere assicurata almeno una volta al giorno, cosi' come la pulizia delle aree comuni (ex. art. 31 commi 2-3-4 ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23/03/2001 N. 18/R). |
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| Riferimenti di Legge | Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo modificata dalla LR 14 del 2005 | | D.P.G.R. 23.aprile 2001, n. 18/R Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo | | T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo I Capo III art. 11 | | T.U.L.P.S. Approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo III Capo II art. 92 | | |
| Allegati |  | Dichiarazione di inizio attività | |
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