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Albergo ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 42/2000 e s.m.i.
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| Ufficio competente | U.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara- Fax. 0585 641272 Orario di apertura: il lunedì, il martedì,il giovedì e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30. |
| | Descrizione | Ex. art. 26 del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' (L.R. N. 42/2000). Per ALBERGO si intende la struttura ricettiva, a gestione unitaria, aperta al pubblico che, ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, fornisce alloggio e può disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori. Possono assumere la denominazione di ''MOTEL'' gli alberghi ubicati nel vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei ''motel'' sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione. Possono assumere la denominazione di ''VILLAGGIO ALBERGO'' gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio. Ex. art. 28 del ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo. Legge n. 42/2000'' Salva l'ipotesi del ''villaggio albergo'' nel caso in cui l'attivita' ricettiva venga svolta in piu' stabili o parte di stabili, viene definito ''CASA MADRE'' lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonche' gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti ''DIPENDENZE''. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicita' dei prezzi, deve essere esposta in modo ben visibile dall'esterno l'insegna con la denominazione nonche' la tipologia e il livello di classificazione. All'interno dell'albergo poi, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la'utorizzazione all'esercizio (ex. art. 18 ''Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'' D.P.G.R. 23.03.2001 N. 18/R). |
| | Requisiti | REQUISITI SOGGETTIVI Assenza di cause ostative previste dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni agli artt. 11 e 92, nei confronti del richiedente; Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare di ditta individuale; dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art.2, comma 3 del D.P.R. n.252 del 03/06/1998 in caso di società o di organismo collettivo (ex. art. 34 bis comma 2 ''Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo - L.R. N. 42/2000).
REQUISITI OGGETTIVI e CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE Gli Alberghi devono possedere i requisiti tecnico- edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia. Le attrezzature, gli arredi e i lcoali in cui si svolge l'attivita' devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalita'. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato all'esistenza nella struttura ricettiva, dei seguenti requisiti (ex. art. 34 bis comma 3 ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'') (L.R. n. 42/2000): - avere una superifcie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; e' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di eta' non superiore a 12 anni; - avere una superifice minima di 14 metri quadrati nella camere con due posti letti, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; e' consentita la sistemazione temporane adi un letto supplemetare per l'alloggio di bambini di eta' non superiore a 12 anni; - avere un'altezza minima interna utile dei locali, compresi i rapporti aeroilluminati, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali. Ai fini della loro classificazione (una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle) devono possedere i requisiti analiticamente indicati nell'Allegato C di cui al ''Regoalmento di Attuazione del Testo Unico delle leggi regioanli in materia di turismo'' (D.P.G.R. 23.03.2001 N. 18/R). L'Allegato C elenca per l'appunto i requisiti obbligatori che devono possedere le strutture, suddiviso per ''prestazioni di servizi, dotazioni impianti e attrezzature della struttura, dotazioni e attrezzature delle camere e delle unita' abitative''. Nel medesimo ''Regoalmento di Attuazione'' agli artt. 12-19 vengono altresi' specificati i requisiti specifici che devono essere posseduti dalle strutture, in ordine e denominazione, tipologia camere ed unita' abitative, servizi di ricevimento e portineria, dipendenze, accesso animali, ecc. .... In particolare l'art. 12 elenca quelli che devono essere i requisiti minimi da possedere: a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; nel computo sono comprese anche eventuali unita' abitative nei limiti previsti dall'art. 26 comma IV del Testo unico; b) almeno un locale bagno ogni 10 posti letto; c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamneto della clientela; d) almeno un locale ad uso comune; e) tutti i requisiti indicati nell'Allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore. |
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| Riferimenti di Legge | Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo modificata dalla LR 14 del 2005 | | D.P.G.R. 23.aprile 2001, n. 18/R Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo | | T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo I Capo III art. 11 | | T.U.L.P.S. Approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Titolo III Capo II art. 92 | | |
| Allegati |  | Dichiarazione di inizio attività | |
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