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Comune di Carrara
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Attività di Acconciatore ai sensi dell'art. 1 L. 161/1963 e s.m.i. e del Regolamento Comunale

Ufficio competenteU.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali
Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara-
Fax. 0585 641272
Orario di apertura: il lunedì, il martedì,il giovedì e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

DescrizioneL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE riguarda le seguenti prestazioni esercitate su persone di entrambi i sessi quali: taglio, acconciatura, colorazione e decorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello. Sono consentite le prestazioni di manicure e pedicure.

L'attivita' di acconciatore di cui alle Leggi 14 febbraio 1963 n. 161 e s.m.i. e 17 agosto 2005 n. 174, e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita' da presentare all'Ufficio comunale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente e non puo' essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti sviolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanisitici ed igienico-sanitari.

RequisitiREQUISITI PROFESSIONALI
Per esercitare l'attività di Acconciatore è necessario che il titolare, la maggioranza dei soci lavoranti o il direttore dell'azienda siano in possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 L 161/63

POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
- I requisiti professionali sono necessari OVUNQUE E A QUALUNQUE titolo sia svolta l'attività.
- SOCIETA' O COOPERATIVA ARTIGIANA: tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di Acconciatore devono essere in possesso della qualificazione professionale
- SOCIETA' O COOPERATIVA NON ARTIGIANA: tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di Acconciatore devono essere in possesso della qualificazione professionale.

REQUISITI DEI LOCALI
I locali devono essere in possesso dei requisiti igenico-sanitari di cui all'art. 12 del regolamento comunale.
I locali devono avere destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, al fine dell'esercizio dell'attività di acconciatore.


SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
L'attività può essere svolta in forma di:
- ditta individuale o società artigiana ai sensi della Legge 443/85 con l'obbligo di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane;
- società non artigiane con l'obbligo di iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio

NON E' AMMESSO lo svolgimento dell'attività in forma di:
- ambulante itinerante
- ambulante su posteggio

Riferimenti di LeggeLegge 23 dicembre 1970, n. 1142 Modifica alla Legge n. 161/63
Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere e parucchiere
Legge 17 agosto 2005 n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore
legge 7 del 02.04.2007
Legge n. 443 del 08.08.1985
Allegati
img_20Dichiarazione inizio attività
img_21Subingresso
img_22Cessazione