| Ufficio competente | U.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara- Fax. 0585 641272 Orario di apertura: il lunedì, il martedì,il giovedì e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30. |
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| Descrizione | L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE riguarda le seguenti prestazioni esercitate su persone di entrambi i sessi quali: taglio, acconciatura, colorazione e decorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello. Sono consentite le prestazioni di manicure e pedicure.
L'attivita' di acconciatore di cui alle Leggi 14 febbraio 1963 n. 161 e s.m.i. e 17 agosto 2005 n. 174, e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita' da presentare all'Ufficio comunale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente e non puo' essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti sviolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanisitici ed igienico-sanitari. |
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| Requisiti | REQUISITI PROFESSIONALI Per esercitare l'attività di Acconciatore è necessario che il titolare, la maggioranza dei soci lavoranti o il direttore dell'azienda siano in possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 L 161/63
POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI - I requisiti professionali sono necessari OVUNQUE E A QUALUNQUE titolo sia svolta l'attività. - SOCIETA' O COOPERATIVA ARTIGIANA: tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di Acconciatore devono essere in possesso della qualificazione professionale - SOCIETA' O COOPERATIVA NON ARTIGIANA: tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di Acconciatore devono essere in possesso della qualificazione professionale.
REQUISITI DEI LOCALI I locali devono essere in possesso dei requisiti igenico-sanitari di cui all'art. 12 del regolamento comunale. I locali devono avere destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, al fine dell'esercizio dell'attività di acconciatore.
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' L'attività può essere svolta in forma di: - ditta individuale o società artigiana ai sensi della Legge 443/85 con l'obbligo di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane; - società non artigiane con l'obbligo di iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio
NON E' AMMESSO lo svolgimento dell'attività in forma di: - ambulante itinerante - ambulante su posteggio |
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| Riferimenti di Legge | Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 Modifica alla Legge n. 161/63 |
| Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere e parucchiere |
| Legge 17 agosto 2005 n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore |
| legge 7 del 02.04.2007 |
| Legge n. 443 del 08.08.1985 |
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| Allegati |  | Dichiarazione inizio attività | |  | Subingresso | |  | Cessazione | |
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