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Vendite di Liquidazione ex art 88,89,90,91,92,93,94 L.R. Toscana n.28 del 07/02/2005 e s.m.i.

Ufficio competenteU.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali
Sede:piazza 2 Giugno, 1-54033 Carrara-
Tel. 0585 641346
Fax. 0585 641272
Orario di apertura: il lunedì, il martedì,il giovedì e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

DescrizioneLe vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo le merci in vendita, a seguito di:
- cessazione definitiva dell'esercizio commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione e rinnovo dei locali.

LA COMUNICAZIONE deve pervenire al Comune, sede dell'esercizio, almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita.

DURATA DELLA VENDITA
Tali vendite possono essere fatte in qualunque periodo dell'anno per una durata:
- in caso di cessione o cessazione, non superiore a 8 settimane;
- in caso di trasferimento o trasformazione o rinnovo locali non superiore a 4 settimane.

EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONI
Al termine della vendita di liquidazione:
1) per rinnovo e trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi;
2) per cessazione dell’attività commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione indicata nella comunicazione presentata al comune.

RequisitiLa comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.

Riferimenti di LeggeLegge Regione Toscana n. 28/2005 e s.m.i.
D.P.G.R. n. 15/R del 01/04/2009 (Regolamento di attuazione L.R. Toscana n. 28/2005)
Allegati
img_20Comunicazione vendite di liquidazione